IL PARCO NAZIONALE DEL MATESE NON PUO' FAVORIRE NESSUN INTERESSE DI PARTE
Agli organi competenti e alla stampa Il ricorso promosso dalla società eolica operante in San Lupo, peraltro sorprendentemente affiancato dall’ente comunale, si fonda sull’assunto secondo cui la qualificazione delle energie rinnovabili come «interesse pubblico prevalente» legittimerebbe l’esclusione dell’area degli impianti — pur collocata in zona 2 e ricadente in ZPS, nonché nel bacino idrografico più rilevante del Matese sud-orientale — dal regime di tutela delineato dai tecnici qualificati dell’ISPRA, estensori degli atti istruttori posti a fondamento del Parco Nazionale del Matese, successivamente recepiti e formalmente approvati con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 22 aprile 2025. È questa la tesi che impone una puntualizzazione netta. Il diritto europeo non conosce gerarchie automatiche tra interessi pubblici. L’articolo 16-septies della Direttiva (UE) 2018/2001 attribuisce alle fonti rinnovabili una qualificazione rilevante ai fini...









