IL PARCO NAZIONALE DEL MATESE NON PUO' FAVORIRE NESSUN INTERESSE DI PARTE
Agli organi competenti e alla stampa
Il ricorso promosso dalla società eolica operante in San Lupo, peraltro sorprendentemente affiancato dall’ente comunale, si fonda sull’assunto secondo cui la qualificazione delle energie rinnovabili come «interesse pubblico prevalente» legittimerebbe l’esclusione dell’area degli impianti — pur collocata in zona 2 e ricadente in ZPS, nonché nel bacino idrografico più rilevante del Matese sud-orientale — dal regime di tutela delineato dai tecnici qualificati dell’ISPRA, estensori degli atti istruttori posti a fondamento del Parco Nazionale del Matese, successivamente recepiti e formalmente approvati con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 22 aprile 2025. È questa la tesi che impone una puntualizzazione netta.
Il diritto europeo non conosce gerarchie automatiche tra interessi pubblici. L’articolo 16-septies della Direttiva (UE) 2018/2001 attribuisce alle fonti rinnovabili una qualificazione rilevante ai fini del bilanciamento, ma non istituisce alcuna supremazia strutturale dell’interesse energetico sulla salvaguardia degli ecosistemi. La prevalenza evocata opera nel caso concreto, all’interno di un giudizio motivato e proporzionato, e non consente di sottrarre unilateralmente porzioni di territorio a un sistema di protezione fondato su valori ambientali oggettivamente documentati.
I principi di precauzione, proporzionalità e integrazione delle politiche ambientali restano cardini dell’ordinamento dell’Unione; la tutela degli habitat e dei bacini idrografici sensibili costituisce obbligo strutturale degli Stati membri. In un ambito di riconosciuto pregio, quale l’altopiano del Matese sud-orientale — ove le straordinarie opere scolpite da Madre Natura, dalla Leonessa alle Morge guardiesi, attestano una continuità geomorfologica e paesaggistica rara — la protezione non rappresenta un vincolo arbitrario, bensì l’esercizio legittimo di una funzione pubblica primaria.
Il monito delle associazioni nazionali e territoriali, affidato ai componenti del Comitato di gestione provvisoria nel corso del confronto pubblico svoltosi il 22 gennaio scorso a Bojano, ha chiarito che la transizione energetica non può tradursi in un criterio di sottrazione selettiva di aree ecologicamente sensibili al regime di salvaguardia, nel pieno rispetto delle disposizioni normative nazionali ed europee vigenti.
Ciononostante, la vicenda si colloca oggi in una condizione sub iudice quale conseguenza di scelte politiche compiute dalle precedenti amministrazioni comunali di San Lupo e Guardia Sanframondi che, nel 2017, pur essendo state formalmente richiamate al ruolo civico di garanti del bene comune, concessero di fatto il via libera all’installazione degli impianti eolici in un’area ricompresa nella Rete Natura 2000, quale corridoio ecosistemico del Matese meridionale, in evidente tensione con i principi di precauzione e tutela ambientale.
È proprio quella decisione, assunta in passato, a generare oggi un rischio concreto: l’eventuale accoglimento delle pretese avanzate in sede giudiziaria potrebbe condurre a una revisione dell’assetto di tutela tale da incidere negativamente sull’inclusione piena nel Parco Nazionale del Matese dei Comuni di Cerreto Sannita, Guardia Sanframondi e San Lorenzo Maggiore, con ricadute dirette sulle opportunità di finanziamento, sui programmi di valorizzazione ambientale e sulle prospettive di sviluppo sostenibile delle rispettive comunità. In altri termini, una scelta rivelatasi miope, anche sotto il profilo finanziario, potrebbe tradursi, a distanza di anni, in un pregiudizio istituzionale ed economico per territori che oggi rischiano di essere penalizzati da decisioni assunte ieri.
L’Associazione culturale Togo Bozzi, nel confidare in un chiaro e motivato rigetto del ricorso promosso dai soggetti sopra indicati, si riserva di promuovere un confronto pubblico e sociale su quanto accaduto alle falde del Matese sannita, nella convinzione che la tutela del patrimonio ambientale costituisca presidio irrinunciabile dell’interesse collettivo.
Guardia Sanframondi, 26 febbraio 2026
Domenico Rotondi - Associazione culturale Togo Bozzi



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