Estratto delle osservazioni presentate - Nota tecnico-giuridica relativa al progetto di installazione di un impianto eolico in un’area agricola di pregio (agro di San Lorenzo Maggiore, territorio collinare del Matese sud-orientale).  

 


Le associazioni territoriali firmatarie della presente nota intendono evidenziare le gravi criticità connesse al progetto di installazione di un impianto eolico industriale, unitamente alla rete di cavidotti previsti, in un’area agricola collinare classificata come territorio a Denominazione di Origine Controllata (DOC), ricompreso nella sottozona “Guardiolo” del comprensorio vitivinicolo del Sannio. Si tratta di un’area contraddistinta da un’elevata vocazione produttiva, in cui sono coltivati vitigni di pregio, tra cui la Falanghina e l’Aglianico, secondo criteri qualitativi riconosciuti a livello nazionale e comunitario.

Alla luce degli elaborati progettuali e dei riferimenti normativi pertinenti, si rilevano le seguenti osservazioni:

1. Alterazione strutturale del paesaggio rurale e compromissione dei diritti agricoli

L’installazione dell’impianto in un contesto collinare ad alta densità agricola determinerebbe una compromissione dell’equilibrio paesaggistico e della continuità d’uso agricolo, in violazione dell’art. 9 della Costituzione (tutela del paesaggio e dell’ambiente) e dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004 (vincoli paesaggistici su crinali e versanti agricoli). Tali interferenze risultano inoltre in contrasto con i principi di sviluppo sostenibile stabiliti dal diritto europeo.

2. Impatto dei cavidotti interrati: una trasformazione permanente e invasiva

La prevista infrastruttura di cavidotti interrati, funzionale alla connessione alla rete elettrica, costituisce un elemento di alterazione permanente del suolo agricolo, in quanto:

•   impone la creazione di servitù coattive su terreni produttivi;

•   interferisce con le radici delle colture arboree (soprattutto vitigni), compromettendone lo sviluppo vegetativo;

•   determina una riduzione della fertilità del suolo e un aumento dei fenomeni erosivi e di compattamento;

•   interrompe la continuità colturale, rendendo più difficile o impossibile la certificazione DOC ai sensi della L. 238/2016 e del Reg. UE 1308/2013.

3. Incompatibilità urbanistica

La presenza di infrastrutture industriali in aree agricole, anche se interrate, risulta in contrasto con la destinazione agricola prevalente indicata dai vigenti strumenti urbanistici (PRG, PUC, PPR). Tale incompatibilità costituisce vizio di legittimità sostanziale del procedimento.

4. Disarticolazione artificiosa del progetto: elusione della valutazione integrata

La frammentazione dell’intervento in sotto-componenti (pala eolica, cavidotti, cabina elettrica) configura una prassi elusiva rispetto al principio di valutazione ambientale integrata previsto dall’art. 4 del D.Lgs. 152/2006, vanificando una reale ponderazione dell’impatto complessivo.

5. Conflitto con la perimetrazione del Parco nazionale del Matese

Il progetto ricade nell’area contigua al Parco nazionale del Matese, la cui istituzione è stata formalmente avviata con DPCM del 6 dicembre 2023. Ogni iniziativa infrastrutturale a carattere industriale risulta in contrasto con le finalità statutarie del Parco, in particolare con la conservazione del paesaggio, della biodiversità e del patrimonio culturale.

6. Violazioni normative in ambito agricolo e ambientale

L’intervento comprometterebbe le condizioni richieste per la certificazione dei prodotti agricoli a denominazione di origine, in violazione della L. 238/2016 e della disciplina comunitaria. Inoltre, il D.Lgs. 199/2021 – pur incentivando le fonti rinnovabili – esclude espressamente le aree non idonee (tra cui quelle agricole di pregio) da interventi di tipo invasivo.

7. Giurisprudenza amministrativa a tutela dei contesti rurali

La giurisprudenza ha sancito in più occasioni la prevalenza degli interessi paesaggistici e agroambientali:

•   TAR Sardegna, sent. n. 573/2020: legittimità dell’esclusione di aree agricole di pregio da progetti eolici;

•   TAR Lazio, sent. n. 9155/2025: il principio di proporzionalità impone una valutazione puntuale delle alternative progettuali;

•   Consiglio di Stato, sent. n. 2464/2022 e n. 7400/2024: l’impatto cumulativo con altri impianti deve essere espressamente valutato, e non può essere giustificato con il mero richiamo alla produzione di energia verde.

8. Rischio di espropriazione indiretta

L’imposizione di servitù per il passaggio dei cavidotti configura, di fatto, una indiretta espropriazione, in violazione degli artt. 41 e 42 della Costituzione, soprattutto in assenza di indennizzi adeguati e trasparenti.

9. Violazione del diritto alla partecipazione pubblica

L’assenza di adeguate forme di consultazione (artt. 7-8 L. 241/1990) e la mancata attivazione dei principi della Convenzione di Aarhus (diritto all’informazione ambientale) espongono il procedimento autorizzativo a rischio di annullamento per vizio formale e sostanziale.

 

Conclusioni e richieste

Alla luce delle criticità sopra elencate, si chiede formalmente:

•   la sospensione immediata dell’iter autorizzativo in corso e l’interruzione della conferenza dei servizi;

•   la verifica di compatibilità ambientale, paesaggistica e agricola da parte degli organi competenti (Regione Campania, Soprintendenza ABAP, Ministero dell’Ambiente);

•   l’esclusione delle aree DOC e dei terreni agricoli strategici da ogni futura infrastrutturazione industriale;

•   l’istituzione di un tavolo interistituzionale con la partecipazione delle amministrazioni locali, delle associazioni agricole e culturali, dei produttori e dei cittadini.

Nel rispetto del principio costituzionale di sviluppo sostenibile, equo e condiviso, si invita a sospendere ogni decisione calata dall’alto e potenzialmente lesiva del diritto dei cittadini a un territorio sano, produttivo e governato secondo criteri di trasparenza, legalità e partecipazione.

Guardia Sanframondi, 5 luglio 2025

 

Associazione culturale Togo Bozzi

Pro Olio San Lupo



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